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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
CENTRO INTERNAZIONALE STUDI MUSICALI
(C.I.S.M.)
ART. 1 COSTITUZIONE
È costituita, l’Associazione Musicale denominata CENTRO INTERNAZIONALE STUDI MUSICALI (di seguito CISM).
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice civile ed in conformità al D. Lgs 117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore). La denominazione dell’Associazione sarà integrata con l’acronimo ETS o, ricorrendone i presupposti, Associazione di promozione sociale (APS) successivamente all’iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS). A seguito di suddetta iscrizione l’Associazione potrà affiancare alla propria denominazione la sigla ETS e/o APS. La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.
ART. 2 SEDE
L’Associazione ha sede legale in Sassari, in SP 18 Sassari-Argentiera, 89/A e potrà istituire e/o chiudere sedi secondarie, amministrative, sezioni locali anche in altre città d’Italia o all’estero mediante semplice delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita all’interno dello stesso Comune con semplice delibera dell’Assemblea dei Soci.
ART. 3 DURATA
La durata dell’Associazione non è determinata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci secondo quanto stabilito dall’art. 11 del presente Statuto.
ART. 4 SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai principi di
• assenza di fine di lucro
• democraticità della struttura
• elettività delle cariche sociali
L’Associazione ha per scopo la promozione dell’individuo e della dignità della persona umana, nelle sue sfere personale, artistica e culturale, attraverso l’arte musicale.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale indicate all’art. 5 del Codice del Terzo Settore ed in particolare
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera I, art. 5 D. Lgs. 117/2017)
Tale scopo si estrinseca attraverso l’elaborazione, promozione, realizzazione e diffusione di progetti ed iniziative nel campo della Musica in particolare e delle altre arti in generale nelle seguenti aree
• Didattica
• Artistica
• Ricerca
Per quanto riguarda l’area Didattica l’Associazione si propone di organizzare e gestire per proprio conto, o su commissione da parte di terzi o in collaborazioni con altri enti, corsi di musica per ogni tipo di strumento, corsi di perfezionamento, stage, seminari, campus, corsi di formazione, di qualificazione professionale. Si propone inoltre di realizzare tutti i corsi necessari e complementari relativi a discipline necessarie alla realizzazione di questi, quali, per esempio, corsi relativi a nuove tecnologie (presenti e future) di scrittura, registrazione, diffusione della musica sia corsi ed ancora musicoterapia. A tal fine potrà rilasciare diplomi e attestati, erogare premi e borse di studio per i partecipanti all’attività didattica.
Si propone inoltre di promuovere ogni iniziativa atta a consentire l'approfondimento delle iniziative di cui al paragrafo precedente presso scuole e strutture sia pubbliche che private di ogni ordine e grado scambi culturali con strutture e/o enti pubblici e/o privati, sia nazionali che internazionali
Per quanto riguarda l’area Artistica l’Associazione intende organizzare manifestazioni musicali di ogni tipologia, quali per esempio concerti, rassegne, eventi culturali in genere, anche assumendone la direzione artistica diretta, ivi compresa la distribuzione di supporti audio-video e gadget durante gli eventi stessi, e curando le attività pubblicitarie finalizzate alla promozione ed alla pubblicazione e diffusione degli eventi organizzati.
Per quanto riguarda l’area della Ricerca l’Associazione si propone di promuovere congressi, seminari, convegni, viaggi studio, stage e giornate di formazione per la conoscenza e l’approfondimento delle materie di cui ai precedenti paragrafi, compresa la istituzione di premi di esecuzione musicale, borse di studio, ivi comprese mostre, ricerca musicologica di tutti quei generi musicali anche di tendenza, ritenuti validi oggetti di studio, approfondimento, promozione e divulgazione.
L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dalla norma
Per lo svolgimento e l’efficiente realizzazione delle sue attività, l’Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse e/o accessorie a quelle statutarie in quanto funzionali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
In via esemplificativa e non tassativa, l’associazione potrà altresì
stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati
produrre e/o promuovere pubblicazioni di testi, spartiti, supporti audio e video o in ogni altro formato tecnologico futuro.
acquistare e/o noleggiare gli strumenti musicali e tutte le attrezzature correlate, ivi compresa la fornitura di assistenza tecnica e di noleggio di impianti audio, video e luci, nonché di tutte quelle apparecchiature, arredi, strumenti, articoli e prodotti più idonei al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati, sia nazionali che internazionali anche per stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo.
L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico per via tradizionale e/o telematica o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
ART. 5 CENTRO PERFEZIONAMENTO PIANISTICO Fausto Zadra (di seguito CPP)
Al fine di una migliore, più efficace ed efficiente organizzazione delle attività di cui all’art. 4, e più specificatamente delle azioni nel campo della Didattica, il CISM istituisce il Centro di Perfezionamento Pianistico Fausto Zadra, intitolato al grande pianista italo-argentino. Il CPP, organismo interno al CISM e gestito direttamente dal Consiglio Direttivo, agisce attraverso l’emanazione di appositi regolamenti che ne disciplinano il funzionamento.
ART. 6 SOCI
Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. L’Attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’Assemblea dei Soci.
Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto ed al Regolamento interno.
Sull’istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 30 (trenta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro dei Soci.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 30 (trenta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’Assemblea nella prima adunanza successiva.
I Soci sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni Associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota Associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.
Ciascun Socio ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro dei Soci, Libro dei verbali dell’Assemblea, Libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.
Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica, aventi scopo e attività affini e che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che vogliano condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione accettandone lo Statuto ed i Regolamenti Interni.
I Soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
L’Associazione, in casi di particolare necessità potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
ART. 7 VOLONTARI
L’Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell’opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto.
I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.
ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.
ART. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio si perde per
Decesso
Mancato pagamento della quota sociale; la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
Dimissioni. Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta, anche per posta elettronica, al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
Esclusione. Il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono
• L’Assemblea dei Soci
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente
• Organo di controllo solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci Organi di controllo.
Le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI
• Funzioni
L’Assemblea dei Soci
nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore qualora istituiti
approva il Bilancio di esercizio;
delibera sulla responsabilità degli Organi sociali;
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
approva i Regolamenti;
delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un Associato;
delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
• Convocazione
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, anche in via telematica (conference call o videoconferenza) con software a disposizione di tutti gli Associati, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del Bilancio annuale e, se richiesto, del Bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
• Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli Associati dal momento in cui risultano iscritti al libro dei Soci. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’Associato.
Ciascun Socio esprime un solo voto. Al Socio che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi Associati con un massimo di 5 (cinque) voti.
Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo 1 (una) delega, ovvero 3 (tre) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) Associati.
Il voto si esercita in modo palese.
• Svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel Libro verbali dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
• Maggioranze
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO
• Funzioni
È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.
È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo di
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l’Assemblea degli Associati;
- provvedere all’ammissione e all’esclusione degli Associati;
- redigere il Bilancio annuale e, se richiesto, il Bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, aprire conti correnti e contrarre mutui;
- determinare le quote Associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli Associati;
- sottoporre all’Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’Assemblea o di competenza di altri organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
• Composizione
Il Consiglio Direttivo si compone di 3 (tre) componenti. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, ed un Segretario-Tesoriere.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli attingendo dagli Associati; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
• Funzionamento
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 7 (sette) giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
ART. 13 PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
ART. 14 SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti
provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci e di quello dei Volontari.
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta a lui il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.
Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona.
ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo: - vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017
ART. 16 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione, l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 4. È costituito dai contributi dei Soci e dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
da eventuali proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (manifestazioni e iniziative);
da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
proventi delle cessioni di beni e/o servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Fundraising
Eccedenze di Bilancio
Redditi patrimoniali
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e Riserve comunque denominate a favore di Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto Associativo.
ART. 17 ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO
Gli esercizi sociali si chiudono il 31Dicembre di ogni anno. e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e che deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea degli Associati per l’approvazione un Bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e delle spese dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 18 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste e di quelle ad esse direttamente connesse
ART. 19 DEVOLUZIONE
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.
ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico con specifico riguardo al D. Lgs 117/2017.
ART. 21 NORME TRANSITORIE
1. L’acronimo ETS e/o APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al RUNTS.